Art. 1.
(Istituzione del Corpo della polizia
tributaria).

      1. È istituito il Corpo della polizia tributaria, al quale sono attribuite le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.
      2. Il Corpo della polizia tributaria è un corpo civile con ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.
      3. Il Corpo della polizia tributaria dipende, per i compiti istituzionali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
      4. Per i compiti previsti dagli articoli 2 e 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, il Corpo della polizia tributaria dipende dal Ministro dell'interno.